Investimenti in beni strumentali
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, esclusi:
– i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all’articolo 164 – pdf, comma 1, Tuir
– i beni per i quali il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 – pdf stabilisce coefficienti di
ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%
– i fabbricati e le costruzioni
– i beni elencati nell’allegato 3 della legge 208/2015 – pdf (condutture utilizzate dalle industrie di
imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte
utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; aerei completi di
equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e tramviario)
– i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori
dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni,
della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Danno accesso al credito d’imposta anche gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali
all’esercizio d’impresa, di cui all’allegato B della legge 232/2016 (software, sistemi, piattaforme,
applicazioni).
L’incentivo ha sostituito le precedenti discipline del super e dell’iper ammortamento che, per gli
investimenti negli stessi beni, riconoscevano una maggiorazione del costo di acquisizione, permettendo
una maggiore deduzione di quote di ammortamento e canoni di leasing.
Per evitare la sovrapposizione tra le diverse misure agevolative, è previsto che il credito d’imposta non
spetta per:
– gli investimenti riguardanti beni diversi da quelli “Industria 4.0” effettuati tra il 1º gennaio e il 30 giugno 2020 e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, il venditore ha accettato l’ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione (fruiscono del superammortamento – articolo 1, Dl 34/2019)
– gli investimenti riguardanti i beni “Industria 4.0” effettuati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020 e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, il venditore ha accettato l’ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione (fruiscono, a seconda dei beni, dell’iper ammortamento o della maggiorazione del 40% – articolo 1, commi 60 e 62, legge 145/2018).
Entità e utilizzo del credito del credito d’imposta
La misura dell’agevolazione è diversa a seconda della tipologia dei beni oggetto dell’investimento:
– per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (allegato A alla legge n. 232/2016), il credito d’imposta è pari al 40% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e al 20%, per la quota eccedente e fino al limite massimo di 10 milioni di euro. Per gli investimenti in leasing, si considera il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni
– per i beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (allegato B alla legge n. 232/2016), il credito d’imposta è pari al 15%, nel limite massimo di 700mila euro di costi ammissibili
– per i beni diversi da quelli di cui ai due punti precedenti, il credito d’imposta è pari al 6% del costo, determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del Tuir, nel tetto di 2 milioni di costi ammissibili.
Per gli investimenti in leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali.
La fruizione può avvenire a decorrere:
– dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni diversi da quelli “Industria 4.0”
– dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli investimenti in beni “Industria 4.0”.
Riqualificazione energetica
Gli interventi per quali è possibile usufruire delle detrazioni sono numerosi.
Con decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 (modificato dal decreto 7 aprile 2008) sono stati individuati gli interventi ammessi all’agevolazione fiscale:
– riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria
– interventi sull’involucro degli edifici
– installazione di pannelli solari
– sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Provvedimenti successivi hanno esteso l’agevolazione ad altri interventi:
– acquisto e posa in opera delle schermature solari
– acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
– acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda e di climatizzazione delle unità abitative
– acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione
– acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
A chi spetta
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
– le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
– i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
– le associazioni tra professionisti
– gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale.
Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini, coloro che hanno l’immobile in comodato.
Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa:
– il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento
(coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile
– il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.
Le detrazioni sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Ristrutturazioni Edilizie
Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l’inquilino o il comodatario.
In particolare, hanno diritto alla detrazione:
– il proprietario o il nudo proprietario
– il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
– l’inquilino o il comodatario
– i soci di cooperative divise e indivise
– i soci delle società semplici
– gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
– il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il
coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile
– il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
– il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali
sono intestate al proprietario dell’immobile.
La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.
Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del bonus; si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti.
Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.
SPESE
– le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
– le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
– le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti
elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71)
– le spese per l’acquisto dei materiali
– il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
– le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
– l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori
– gli oneri di urbanizzazione
– gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono dunque ammessi all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni e la detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale.
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
Per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232) è riconosciuto un credito d’ imposta nella misura del:
– 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
– 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.
Per gli investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’ articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) è riconosciuto un credito d’ imposta nella misura del:
– 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700.000. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.
Per investimenti in altri beni strumentali materiali, diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A, è riconosciuto un credito d’ imposta nella misura del:
– 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.